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Corte Cassazione S.n°10921/2013
CORTE DI CASSAZIONE N° 10921/2013 – SENTENZE EMESSA DAL GIUDICE DI PACE APPELLABILE SECONDO EQUITÀ per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all´art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall´attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l´attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. necessaria, ai sensi dell´art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell´art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall´art. 339 c.p.c.”
CORTE DI CASSAZIONE
VI SEZIONE CIVILE
SENTENZA N° 10921 DEL 8 MAGGIO 2013
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