Non valida la notifica al difensore d'ufficio se l'imputato non ha nominato quello di fiducia e non è conoscenza del provvedimento. Lo affermato la sezione III penale della Corte di cassazione con la sentenza 9 luglio-14 ottobre 2013 n. 42169.
La vicenda
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta di remissione in termini per impugnare la decisione del tribunale del capoluogo di regione che lo aveva condannato a un anno di reclusione per il reato di omessa dichiarazione ai fini Iva. L'imputato aveva presentato ricorso, adducendo violazione dell’articolo 175, comma secondo, del Cpp e correlato vizio motivazionale. Secondo il ricorrente egli "non avrebbe avuto conoscenza del procedimento e non aveva mai nominato difensore dl fiducia, come invece aveva ritenuto la corte territoriale, per cui le notifiche ai difensore d’ufficio erano state lnidonee a informarlo".
La motivazione
Lo "scontro" giudiziario, dunque, si è concrentrato sul ragionamento fatto dalla Corte di appello di Palermo. Tutto si è concentrato sull’articolo 175 del Cpp che disciplina un principio generale del rito penale, che è corrispondente nel processo civile all’artIcolo 153 del Cpc, "diretto a tutelare l’elfettività dei diritto dl difesa qualora debba essere esercitato entro specifici segmenti temporali, pena Incorrere in preclusive decadenze". Per i giudici della cassazione è la notifica all’istante "deve peraltro indicare non solo il motivo che ha leso l’effettività intormatlva, ma aitresì quando tale effettlvità si è ripristinata, nel senso che egli è venuto a conoscenza del provvedimento o del procedimento in questione. Nella sostanza, l'istante ha dichiarato di essere venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della pena.
la Cassazione fa presente che "nell’ordinanza con la quale la Corte d’appello ha respinto l’istanza, dopo aver rilevato che all’istante era stato notificato presso il suo domicillo l’avviso di conclusione delle indagini, osserva che i successivi atti, inclusi il decreto di citazione e la sentenza, gli sono stati notificati presso li proprio difensore, ex articolo 161, comma quarto, c.p.p., non avendo l’attuale ricorrente mai comunicato all’autorità giudiziaria procedente il mutamento del proprio domlcllio". Proprio perché l'imputato ha fornlto..alcuna prova circa il caso fortuito o la forza maggiore che gli hanno impedito dl comunicare tale mutamento, rlcorrerebbero gli estremi della volontaria rinuncia a comparire”, preciusiva quindi della restituzione In termini per rimpugnazione della sentenza contumaciale notificata mediante consegna ai difensore. Irrilevante sarebbe poi il fatto che l’imputato non avesse avuto conoscenza della sentenza di condanna perché aveva comunque la conoscenza effettiva del procedimento avendo ricevuto l’avviso cx articolo 415 bis c.p.p. e poi nominato difensore di fiducia".
Secondo i Supremi giudici il ragionamento della Corte di appello di Palermo "sposta, in effetti, sull’istante l’onere delle verifiche che la corte avrebbe dovuto compiere ai sensi dei secondo comma dell’articolo 175 c.p.p., naturalmente nei senso opposto, cioè nella dimostrazione di non avere potuto avere conoscenza dei procedimento, ovvero, nel caso dl specie, di non avere potuto mantenere l’originario domidhlo dove avrebbe ricevuto gli atti che gli apportavano la conoscenza. A ciò si aggiunge che la norma preclude la restituzione nei termine sulla base di due presupposti: da un lato la effettiva conoscenza, dall’altro la volontaria rinuncia a esercitare li diritto dl difesa. La corte ha ravvisato quest’ultimo presupposto nella mancata comunicazione del cambiamento di domlciiio, con un evidente salto logico-gIurIdico, poiché relezione del domicillo non equivale alia volontà di comparire e poi dl impugnare. A ciò si aggiunge che dagli atti non emerge, effettivamente, che Il ricorrente avesse nominato un difensore di fiducia, per cui anche questa parte della motivazione della corte non risulta corretta, la notifica al difensore d’uffido non vincendo la presunzione semplice dl non conoscenza dei processo e dl involontarletà della rinuncia a comparire e ad impugnare che l’articolo 175 collega alla condizione di contumace (da ultimo Cass. sez. 1, 14 dIcembre 2011-4 gennaio 2012 n. 24)".
In conclusione, sussistono i presupposti dell’annullamento dell’ordinanza, in accogilmento del ricorso, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Palermo.