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Cons. Stato sez. V. 11.02.2014 n. 641
Il giudice amministrativo sta confermando da anni che con il D.Lgs n. 387 del 1998 è stato introdotto anche nel pubblico impiego il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte seppu con l'obbligo del rispetto dei precetti costituzionali.
Ne consegue che a decorrere dalla sua entrata in vigore (22 novembre1998), ferma restando la necessità di una determinazione formale dell'Amministrazione e della vacanza del posto in organico si può riconoscere al dipendnet il diritto alla diversa e maggiore retribuzione.
Ma prima del sopraindicato termine lo svolgimento da parte del pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento costituiva comunque circostanza irrilevante, sia ai fini economici che ai fini della progressione in carriera (v., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5852, e le pronunce in essa richiamate).
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