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Sentenza n. 3774 del 18 febbraio 2014
RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1 QUATER, DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 - DECORRENZA - NOTIFICA DEL RICORSO - RILEVANZA
In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, le Sezioni Unite civili hanno precisato che per individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (ai quali soli la previsione trova applicazione) deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata chiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale
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